Sì al licenziamento del dipendente sgarbato e scurrile
La vicenda tratta di un licenziamento disciplinare inflitto nei confronti di un dipendente, con mansioni di addetto al banco macelleria di un supermercato, al quale il datore di lavoro aveva contestato di essersi rivolto nei confronti di un cliente anziano con toni aggressivi e volgari.
Mentre il Tribunale di primo grado aveva accolto l’impugnativa del licenziamento proposta dal dipendente, la Corte di appello (di Cagliari), invece, riformando la decisione di primo grado, aveva confermato la legittimità del provvedimento espulsivo, ritenendo che il comportamento del dipendente costituisse una grave violazione dei suoi obblighi contrattuali, in particolare dell’obbligo di «usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri». La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento.
(Cassazione Lavoro, ordinanza n. 26440/2024)
Legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza permessi sindacali per motivi personali
Non sono preclusi al datore di lavoro gli accertamenti, al di fuori delle ordinarie verifiche di tipo sanitario, anche mediante l’opera di incaricati specializzati, di comportamenti del lavoratore che, pur estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Così i giudici, nel caso in questione, che hanno legittimato il licenziamento per giusta causa adottato nei confronti di un lavoratore che ha utilizzato permessi sindacali per motivi personali, documentato dalla relazione dell’investigatore privato. La condotta può costituire palese violazione sia degli interessi collettivi sottesi all’istituto, di tutela degli interessi dei lavoratori iscritti al sindacato, sia dei generali canoni di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi l’attuazione del rapporto di lavoro.
(Cassazione Lavoro, ordinanza n. 29135/2024)
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