CASSA INTEGRAZIONE PER COVID-19: PRINCIPALI NOVITÀ PER IL LAVORO DIPENDENTE – ULTIMI DECRETI

DECRETO “RILANCIO”: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D. L. n. 34 del 19 maggio 2020, riportiamo di seguito le principali novità in materia di cassa integrazione e gestione del personale.

 

1) PROROGA TERMINI UTILIZZO AMMORTIZZATORI SOCIALI LEGATI ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS

PER LA GENERALITA’ DELLE AZIENDE

I trattamenti di cassa integrazione (FIS, CIG, CIGD, FSBA) emanati per l’emenovergenza coronavirus:

– possono essere incrementati di ulteriori 5 settimane da utilizzare entro il 31 AGOSTO 2020. Il periodo complessivo di integrazione salariale diventa pertanto di 14 settimane (a cui vanno aggiunte ulteriori 4 settimane per i comuni della ex “zona rossa”) utilizzabili nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020;

– è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane da utilizzare nel periodo compreso tra il 01 settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020.

In base alle nuove disposizioni ai lavoratori beneficiari della CIG e dell’assegno ordinario spetta l’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.).

PARTICOLARITA’ PER IL SETTORE TURISMO E SPETTACOLO

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche è possibile usufruire delle ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti il 1 settembre 2020.

SETTORE AGRICOLO

Per i lavoratori agricoli assunti a tempo indeterminato è previsto l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale CISOA per un massimo di 90 giorni nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020. I lavoratori agricoli assunti a tempo determinato possono beneficiare della cassa integrazione in deroga.

Le aziende che intendono prorogare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali dovranno darne comunicazione ai nostri uffici scrivendo a: segreteria.paghe@acaweb.it

 

2) TEMPI DETERMINATI: PROROGA CONTRATTI, AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEROGA ALLE CAUSALI

La legge 24 aprile 2020, n. 27 (legge di conversione del decreto cd “Cura Italia”), all’art 19 bis ha introdotto, considerata l’emergenza epidemiologica, la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine anche in somministrazione ai datori di lavoro in costanza di fruizione degli ammortizzatori sociali.
Il nuovo decreto “Rilancio”, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID 19, ha previsto la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 senza l’indicazione delle causali.    

 

3) ULTERIORE SLITTAMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI MODELLI F24

Sono ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020 i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali originariamente previste in scadenza il

– 16 marzo 2020 (inizialmente già prorogati al 31/05/2020);

– 16 aprile 2020 (inizialmente già prorogati al 30/06/2020)

– 16 maggio 2020 (inizialmente già prorogati al 30/06/2020)

I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Le modalità di accesso alla proroga sono le medesime già richiamate nelle nostre circolari del 23/03/2020 e 09/04/2020 e precisamente: 

Modelli F24 in scadenza il 16 marzo:

– soggetti che nell’anno 2019 hanno avuto un volume d’affari non superiore a euro 2 milioni;

– attività turistico ricettive ed altre attività previste dal d.l. 18/2019 (si rimanda per completezza delle attività alla nostra circolare del 23/03/2020)

 Modelli F24 in scadenza il 16 aprile ed il 16 maggio:

– aziende con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nell’anno 2019 riduzione del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019

– aziende con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nell’anno 2019 riduzione del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 50% rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019

– attività turistico ricettive ed altre attività previste dal d.l. 18/2019 (si rimanda per completezza delle attività alla nostra circolare del 23/03/2020)

  

4) INCREMENTO GIORNATE DI CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO ED AMPLIAMENTO DEI TERMINI PER USUFRUIRNE E BONUS BABY SITTING.

Viene elevato da 15 a 30 il numero di giornate complessive di congedo straordinario fruibili nel periodo 5 marzo – 31 luglio 2020 da genitori dipendenti dal settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (il limite di età non si applica per figli con grave disabilità accertata ai sensi della legge 104/92). Per il predetto congedo è prevista, oltre che la contribuzione figurativa, una indennità pari al 50% della retribuzione a carico dell’INPS. In alternativa al congedo straordinario è possibile beneficiare del cosiddetto “bonus baby sitting” il cui importo viene innalzato a 1.200,00 Euro (nel decreto “Cura Italia” 600,00 Euro) e può essere utilizzato anche per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

ULTERIORI MISURE A FAVORE DELLA GENITORIALITA’ (diritto di astensione dal lavoro): i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare:

– non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

– non vi sia altro genitore non lavoratore;

hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. La sospensione non dà diritto ad alcuna corresponsione economica né a contribuzione figurativa. Nel periodo vige il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

5) INCREMENTO GIORNATE DI CONGEDO LEGGE 104/92

Sono previsti ulteriori e complessivi dodici giorni di congedo Legge 104/92 da fruirsi nei mesi di maggio e giugno 2020. Nota bene nel periodo maggio giugno sono complessivamente fruibili 18 giornate di congedo 3 + 3 + 12.

 

6) PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO

A far data dal 17 marzo le procedure di licenziamento collettivo in corso e avviate dopo il 23 febbraio sono sospese per cinque mesi. Nel medesimo periodo non possono essere avviate procedure di licenziamento collettivo ovvero licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

 

7) INDENNITA’ LAVORATORI DOMESTICI

I lavoratori domestici non conviventi, che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali possono richiedere, per i mesi di aprile e maggio 2020, l’erogazione di un’indennità mensile pari ad Euro 500,00. Le domande possono essere presentate tramite i Patronati. 

 

8) INDENNITA’ PER DIVERSE CATEGORIE DI LAVORATORI

– Ai soggetti, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600,00 Euro in base ai requisiti dell’art. 27 del D.L. 18/03/2020, viene erogata la medesima indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

– Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta per il mese di maggio 2020 un’indennità pari a Euro 1.000,00. A tal fine il soggetto interessato presenta all’INPS domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. L’INPS comunica all’AGENZIA DELLE ENTRATE i dati dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. All’esito positivo degli accertamenti si procede all’erogazione da parte dell’INPS della indennità in esame.

– Ai lavoratori detentori di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, per il mese di maggio 2020 è riconosciuta un’indennità pari a Euro 1.000,00.

– Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 18 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a Euro 600,00, viene erogata la medesima indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori somministrati, con gli stessi requisiti dei lavoratori di cui al precedente capoverso, impiegati presso società utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali. Tale indennità, a parità di requisiti e per entrambe le categorie di lavoratori, è elevata a 1.000,00 Euro per il mese di maggio 2020.

– Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, ed a cui è stata riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad Euro 600,00 viene riconosciuta, per il mese di aprile 2020 un’indennità pari ad Euro 500,00.

– È riconosciuta un’indennità nei mesi di aprile e maggio, pari a 600,00 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza all’emergenza Covid19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro individuati come segue:

– Lavoratori stagionali dipendenti appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto, nel medesimo periodo, almeno trenta giornate di lavoro;

– Lavoratori intermittenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 abbiano svolto almeno trenta giornate di lavoro;

– Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, già iscritti alla gestione separata alla data del 23/02/2020, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali stipulati ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020.

– Incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante da tale attività superiore a Euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

– Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 Euro, è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600,00 Euro per ciascun mese. La medesima indennità è riconosciuta di lavoratoti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri nell’anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore ad Euro 35.000,00.

Le indennità sopra indicate non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/86.

 

9) INCENTIVO LAVORO AGRICOLO

I percettori di ammortizzatori sociali (limitatamente al periodo di sospensione a zero ore), di NASPI e di DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro agricoli contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000,00 Euro per l’anno 2020.

 

10) DISPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI

Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. un’indennità pari a Euro 600,00 in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 917/86.

 

11) LAVORO AGILE (SMARTWORKING)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che:

– hanno almeno un figlio minore di anni 14;

– nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore

hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

12) EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI

Dovrà essere emanato un apposito decreto che preveda la possibilità di favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani o stranieri. Le domande potranno essere presentate tra il 1° giugno ed il 15 luglio 2020.

I settori interessati all’emersione sono:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Vi informeremo con maggior dettaglio sulle caratteristiche dell’emersione con comunicazioni specifiche non appena verranno pubblicati i decreti attuativi.

 

ALTRI AGGIORNAMENTI IMPORTANTI:

Precedentemente al “Decreto Rilancio”, era intervenuta a fine aprile la conversione in legge del decreto “Cura Italia”, con cui il legislatore ha approfondito alcuni aspetti inerenti alle misure di finanziamento e di ampliamento degli ammortizzatori sociali. Pertanto, contestualmente all’emanazione di numerosi atti e circolari esplicative da parte degli enti competenti (Inps, Agenzia Entrate, Ministero Lavoro), di seguito segnaliamo ulteriori importanti aggiornamenti:

 

LAVORATORI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA CASSA INTEGRAZIONE: ESTENSIONE AGLI ASSUNTI DAL 24/02 AL 17/03

Possono beneficiare della cassa integrazione i lavoratori in forza non oltre il 17 marzo 2020. A seguito D.L. 23/2020 l’applicazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 è possibile anche per i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020 (non più solo per gli assunti fino al 23/02/20). 

 

LAVORATORI INTERMITTENTI (C.D. “A CHIAMATA”): OK CASSA INTEGRAZIONE

La circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020 ha disciplinato numerosi aspetti delle integrazioni salariali. Si segnala l’interessante punto che riguarda i lavoratori intermittenti. Questi ultimi possono beneficiare della cassa integrazione se hanno risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali: si precisa che l’azienda deve aver effettuato le comunicazioni al Ministero precedentemente alla data di sospensione attività.

 

CONTEGGIO DELLE SETTIMANE/GIORNI DI CASSA INTEGRAZIONE: PRIMI CHIARIMENTI

Il periodo fruibile di cassa può essere computato con riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. Pertanto ogni Azienda (nello specifico ogni Unità Operativa/Produttiva), ragionando sulle prime nove settimane utilizzabili di cassa (che sono state recentemente allungate fino ad un massimo di diciotto dal Decreto “Rilancio”) ha a disposizione 45 o 54 giorni di cassa, a seconda dell’orario di lavoro (5 o 6 giorni).

Un lavoratore o più lavoratori possono essere messi in cassa anche per un solo giorno e in tal caso non si sarà fruita tutta la settimana, bensì si sarà utilizzato uno dei giorni dei totali a disposizione dell’Azienda.

Esempio

Supponiamo che un’azienda abbia in forza i lavoratori A, B, C e utilizzi la settimana corta (vale a dire il personale lavora con un orario di lavoro che va dal lunedì al venerdì). Tale azienda, pertanto, avrà, pertanto, disposizione 45 giorni di cassa (5 giorni moltiplicato 9 settimane*). 

*si ricorda che le settimane di cassa, a seguito recente pubblicazione del Decreto “Rilancio”, possono arrivare a diciotto.

Nella prima settimana le presenze sono le seguenti:

GL = GIORNO LAVORATO

S = SOSPENSIONE DAL LAVORO PER INTEGRAZIONE SALARIALE

R = RIPOSO

 

CONTEGGIO CASSA 1

 

Come si nota, il lavoratore B è stato sospeso per una sola giornata ed è l’unico lavoratore sospeso, ma all’azienda rimarranno solo più 44 giorni (45-1) di ammortizzatore sociale da fruire. In questo caso sarebbe stato più conveniente all’azienda porre il lavoratore in ferie e/o permesso al fine di non “sprecare” un giorno di integrazione salariale per un solo lavoratore.

Nella seconda settimana le presenze sono le seguenti:

GL = GIORNO LAVORATO

S = SOSPENSIONE DAL LAVORO PER INTEGRAZIONE SALARIALE

R = RIPOSO

CONTEGGIO CASSA 2

 

Come si nota, nella seconda settimana tutti i lavoratori sono stati sospesi. Alla medesima azienda rimangono quindi solo più 39 giorni (44-5) di ammortizzatore sociale da fruire.

Nella terza settimana le presenze sono le seguenti:

GL = GIORNO LAVORATO

S = SOSPENSIONE DAL LAVORO PER INTEGRAZIONE SALARIALE

R = RIPOSO

CONTEGGIO CASSA 3

Come si nota, nella terza settimana tutti i lavoratori hanno lavorato e nessuno è stato sospeso. All’azienda continuano a rimanere 39 giorni di ammortizzatore sociale da fruire.

 

FERIE e CASSA INTEGRAZIONE: CHIARIMENTI

L’annosa questione delle ferie maturate e non godute, contestualmente ad un periodo di cassa integrazione, è stata finalmente chiarita di recente dall’Inps, con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020: << l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario >>. 

 

TIROCINI IN SMART WORKING – Nuove disposizioni sui tirocini extracurriculari

La Regione Piemonte ha disposto la sospensione di tutti i tirocini extracurriculari fino al termine delle misure restrittive per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Segnaliamo però, che con l’approvazione della Determina dirigenziale n. 127 del 3 aprile 2020, in via del tutto eccezionale, ed esclusivamente per i tirocini attualmente in corso e per il periodo di emergenza sanitaria, è consentita una modalità di svolgimento mediante smart working, pur non essendo il tirocinio un contratto di lavoro. I requisiti fondamentali per convertire i tirocini in essere (attualmente sospesi) in smart working, devono essere:

–  la disponibilità di tecnologie telematiche;

– la specificità delle attività oggetto del tirocinio, contenute del progetto formativo del tirocinante, che devono essere dichiaratamente svolgibili in modalità alternative alla presenza in azienda.

Le aziende che volessero avvalersi di tale possibilità devono fare richiesta scritta al soggetto promotore con adeguata relazione circa le attività oggetto del Progetto Formativo Individuale da svolgere a distanza e gli strumenti e le modalità che devono essere adottate per il proseguimento del percorso di tirocinio in modalità “agile”. Deve essere assicurata la costante disponibilità del tutor aziendale per il tramite di adeguata tecnologia: l’attività di tutoraggio dovrà essere registrata e/o documentata e presentata al soggetto promotore. Il soggetto ospitante è inoltre tenuto a prestare idonea copertura assicurativa e ad inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Restano sospesi gli avvii di nuovi tirocini extracurriculari.

 

Per maggiori chiarimenti, non esitate a contattarci. I nostri uffici sono a disposizione per venire incontro alle Vostre richieste.

 

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