DIPENDENTE NOMINATO GIUDICE POPOLARE: TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Si verifica piuttosto frequentemente che un dipendente dell’azienda ottenga una carica pubblica elettiva o una carica sindacale: in questi casi, il datore di lavoro è tenuto ad una serie di adempimenti, nei confronti di questo lavoratore, che sono alquanto noti e adeguatamente supportati da elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria.

Meno facilmente, invece, si verifica il caso della nomina di un dipendente quale giudice popolare di Corte d’Assise o Corte d’Assise d’Appello, ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale: quale sia il trattamento economico e contrattuale applicabile, quali siano le implicazioni per il datore di lavoro sono le domande alle quali si intende fornire una risposta.

Si tratta di un ufficio obbligatorio, parificato a tutti gli effetti all’esercizio di funzioni pubbliche elettive (così testualmente l’art. 11 della L. 10 aprile 1951 n° 287, recante Riordinamento dei giudizi di assise).

In ragione di tale parificazione, il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell’11 giugno 1997, in risposta ad un quesito analogo a quello prospettato, ha osservato che si applicano gli artt. 31 e 32 della L. 20 maggio 1970 n° 300, i quali prevedono:

• art. 31: i lavoratori eletti o chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; i periodi di aspettativa sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione; durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti all’erogazione delle prestazioni medesime.

• art. 32: i lavoratori eletti che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento del loro mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Quanto al trattamento previdenziale, la Corte di Cassazione, con sentenza 27 maggio 1987 n° 4748, ha statuito che il medesimo art. 31 della L. 20 maggio 1970 n° 300 garantisce ai lavoratori chiamati a cariche pubbliche (o cariche a queste equiparate), il diritto a vedersi computato il periodo di aspettativa ai fini del trattamento pensionistico pur in assenza di retribuzione e contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con onere gravante direttamente sugli enti previdenziali erogatori delle prestazioni; pertanto il lavoratore in aspettativa per carica elettiva ha diritto, per la correlativa durata, alla conservazione della propria posizione assicurativa e previdenziale mediante accreditamento di contributi figurativi.

Si deve infine tenere conto di quanto stabilito dai CCNL applicabili: per quanto riguarda ad esempio i settori del Commercio, dell’Industria Metalmeccanica e dell’Industria Alimentare, i rispettivi artt. 135, 5 (sez. II) e 10 ricalcano in toto le previsioni della L. 20 maggio 1970 n° 300.

In conclusione, al lavoratore spetta la scelta tra l’aspettativa non retribuita, con oneri previdenziali a carico degli enti erogatori, e la fruizione di permessi ad hoc senza alcun effetto sulla retribuzione: si tratta di un’espressa richiesta che deve essere rivolta al datore di lavoro.

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