BONUS FACCIATE 2020: DETRAZIONE FISCALE AL 90%

 

Che cos’è e come funziona il provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2020 che attribuisce forti benefici fiscali a chi decide di abbellire i propri immobili

L’Agenzia delle Entrate ha divulgato tutti i dettagli ed i chiarimenti relativi al nuovo sconto fiscale introdotto dalla Legge di Stabilità 2020 noto come “Bonus facciate”.

Si tratta della detrazione al 90% senza limiti di spesa, prevista dai commi da 219 a 224 della legge 160/2019, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

CHI SONO I BENEFICIARI

Possono utilizzare il “Bonus facciate”: persone fisiche, (compresi gli esercenti arti e professioni), enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti, soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Trattandosi di una detrazione, non può invece essere utilizzata da titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva.

Il bonus facciate spetta al proprietario, o al titolare di altro titolo idoneo (anche agli inquilini), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

INTERVENTI AMMESSI

Per quanto riguarda la tipologia di lavori, innanzitutto devono riguardare la facciata esterna dell’edificio (escluse quindi le facciate interne, a meno che non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico).

Tipologie di lavori che danno diritto al bonus: valgono anche interventi di manutenzione ordinaria, come la pulitura o tinteggiatura esterna (su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi). Regole particolari riguardano i lavori per l’efficientamento energetico.

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA SPESA

Le spese oggetto de bonus devono essere sostenute nel corso del 2020.

Per le persone fisiche vale il criterio di cassa: un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 soltanto per spese sostenute nel 2020.

Nel caso di imprese individuali, società, enti commerciali vale il criterio di competenza: le spese vanno imputate al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi indipendentemente dalla data dei pagamenti.

BONUS 

La detrazione si utilizza direttamente in dichiarazione dei redditi, va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nella dichiarazione relativa al 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi.

LE ZONE INTERESSATE E QUELLE ESCLUSE

Per avere diritto al bonus, gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori Pubblici n. 1444/1968). o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

In ogni caso, per individuare l’esatta tipologia territoriale della zona in cui ricade l’edificio,  occorre rivolgersi al Comune di riferimento.

Nella Guida dell’Agenzia Entrate vengono altresì descritti in dettaglio gli adempimenti che variano a seconda della tipologia di contribuenti e precisate le regole sulla cumulabilità (ad esempio, per utilizzare anche altre detrazioni edilizie relative ai lavori che vengono effettuati sulla facciata degli edifici).

TUTTI I DETTAGLI NELLA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

SCARICA QUI

 

ALTRI BONUS IN VIGORE (prorogati al 31.12.2020)

RISPARMIO ENERGETICO – Detrazioni del 65%-50% (sulle parti comuni condominiali già precedentemente valide fino al 2021).

RECUPERO EDILIZIO – Detrazione al 50% sulle spese per interventi su fabbricati abitativi, con importo massimo di € 96.000 per ciascun edificio.

BONUS MOBILI – Bonus IRPEF al 50% sulla spesa massima di € 10.000 per mobili e/o grandi elettrodomestici in classe A+ (A per i forni) se collegati ad interventi di recupero iniziati a decorrere dal 1.1.2019.

BONUS VERDE – Detrazione al 36% su spesa massima di € 5.000 – per unità immobiliare – relativa a manutenzione dello spazio verde (giardino, balcone, terrazzo).

 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173 226611
e-mail fiscale@acaweb.it

 

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