CHIARIMENTI SULLA PROROGA DEI DURC

  

Premettendo che a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, il legislatore ha più volte spostato la data di proroga della validità del DURC, si informa che la validità del DURC in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 è prorogata ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, pertanto fino al 29 ottobre 2020, ma da tale proroga potrebbero essere escluse le presentazioni di Durc nei casi di appalto, come vedremo di seguito.

Stando alle ultime indicazioni fornite anche dall’Inps, i Documenti Unici di Regolarità Contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero sino al 29 ottobre 2020. Tuttavia, tale disposizione va coordinata con quanto previsto del decreto “Semplificazioni” che esclude da tale ambito applicativo tutte le ipotesi in cui si adottino procedure per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti, ovvero ad appalti, affidamenti diretti o procedure di gara con scadenza dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 76), che non godranno di tale proroga. 

Entrando nei dettagli delle labirintiche norme che si sono susseguite, rileviamo che la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto la soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del medesimo decreto-legge. Tale soppressione comporta che i Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Però, l’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (per intenderci, il c.d. decreto Semplificazioni), ha indicato che, in buona sostanza, non si applicano le disposizioni, finora citate, nel caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto n. 76/2020, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva. Pertanto, il predetto articolo 8, comma 10, determina l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

In conclusione ed in attesa di eventuali chiarimenti in merito da parte del legislatore, il quadro normativo attuale sembra ricondurre in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc online in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 con validità prorogata ope legis (automaticamente) fino al 29 ottobre 2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.

 

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI
UFFICIO PAGHE
Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba (CN)
segreteria.paghe@acaweb.it
0173 226611

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui