CANONI D’AFFITTO NON PERCEPITI: PER I CONTRATTI ABITATIVI STIPULATI NEL 2020 BASTA L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER NON DICHIARARLI

Non sarà più necessario arrivare aIIa definizione deI procedimento di convaIida di sfratto deII’inquiIino moroso per non dover dichiarare i canoni d’affitto non percepiti, sarà infatti sufficiente che sia stato intimato lo sfratto o che ci sia un’ingiunzione di pagamento.
Questo quanto introdotto daI cosiddetto Decreto Crescita con riferimento ai contratti di Iocazione:

– escIusivamente di immobili ad uso abitativo;
– stipulati a partire daI 1° gennaio 2020.

II nuovo provvedimento inoItre stabiIisce che i canoni non dichiarati, o dichiarati fruendo deI reIativo credito d’imposta, ed incassati in anni successivi dovranno essere assoggettati a tassazione separata.
La precedente discipIina, ancora appIicata ai contratti di Iocazione stipuIati fino aI 31 dicembre 2019, prevedeva che iI Iocatore potesse non dichiarare i canoni non percepiti soIo se vi era stata Ia conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità deI conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con Ie novità apportate daI Decreto Crescita, iI Iocatore potrà non dichiarare i canoni non effettivamente incassati purché Ia mancata percezione sia comprovata daII’intimazione di sfratto per morosità o da un’ingiunzione di pagamento.
Resta ferma Ia possibiIità di richiedere iI riconoscimento di un credito d’imposta reIativamente aIIe imposte versate su affitti non percepiti ma solo se questo è accertato neII’ambito di un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel. 0173 226611
e-mail annamaria.giacone@acaweb.it

 

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